Art. 2.

      1. All'articolo 155-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è abrogato;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in tema di residenza dei coniugi».

      2. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è abrogato.