1. All'articolo 155-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in tema di residenza dei coniugi».
2. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è abrogato.